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reclami in AGENZIA
Published by Franco on 1/12/2020 (1101 reads)


LA GAMMA S.R.L.
Agenzia Generale di assicurazioni

iscritta alla sezione A del RUI/IVASS al numero A000405349
partita IVA 01800490763 codice fiscale 01800490763

Francesco La Gamma
amministratore e responsabile attività assicurativa
iscritto alla sezione A del RUI/IVASS al numero A000000546
__________________________________________________________
RECLAMI PRODOTTI ASSICURATIVI
Per presentare un reclamo per tutti i prodotti assicurativi in merito al rapporto contrattuale, al comportamento del tuo Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori) o un reclamo sulla gestione di un sinistro, contatta la nostra struttura Reclami e Assistenza Clienti scegliendo uno dei seguenti mezzi alternativi e relativi alla Compagnia cui si riferisce la polizza.

Scarica il modulo qui allegato in pdf, compilalo ed invialo alla nostra struttura con le modalità qui indicate.
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Indica i riferimenti della Compagnia cui si riferisce la polizza scrivendo a:

LA GAMMA S.R.L. - Gestione Reclami
Via R. Argentina n°23 -85048 ROTONDA
e-mail: lagammasrl@assigamma.it
pec…..: lagammasrl@pec.it

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Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 00187 Roma, telefono 06421331 - www.ivass.it
Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Compagnia, contengono:
a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico,
b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato,
c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d. copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet
http:/ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
1. procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
2. procedura di negoziazione assistita ai sensi del decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
3. procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative ai sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della società.
4. procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione. Nel caso in cui non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o nel caso non abbia ricevuto riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, scrivendo a:
IVASS Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - ITALIA
www.ivass.it
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