Clausole
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Published by Franco on 1/12/2020


Nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori
1 - Cenni introduttivi

Il termine "abusivo" o "vessatorio".
La Direttiva CEE n. 93/13 del 5/4/93 ha impiegato la locuzione "clausole abusive" di importazione francese ("clauses abusives"). Il legislatore italiano per contro, nel darvi attuazione (legge 6/2/96 n. 52) ha preferito utilizzare il più tranquillo termine "vessatorieta’", al fine di non evocare temuti scenari di abuso del diritto. Purtroppo, per ben due volte, gli è sfuggito di penna ciò che temeva: all’art. 1469 quinquies, 4° comma ("clausole dichiarate abusive") e all’art. 1469 sexies, 1° comma ("abusivita").
Per cui ora si impiegano indifferentemente i due termini, con identico significato.
2 - Modifica del Codice Civile
L’attuazione della suddetta Direttiva CEE ha portato il legislatore ad aggiungere un nuovo capo autonomo all’interno della disciplina generale in materia di contratti, attraverso gli articoli dal 1469-bis al 1469-sexies, che vanno a regolamentare i contratti nei quali almeno una delle parti contraenti sia un consumatore.
Vengono riportati di seguito i nuovi articoli inseriti nel nostro Codice Civile, non senza precisare che:
- viene introdotta nel nostro ordinamento la figura del consumatore, inteso come persona fisica che, agendo al di fuori della propria attivita’ professionale, intrattiene rapporti contrattuali con un professionista (assicurazioni, banche, finanziarie, ecc);
- vengono stabiliti i criteri per stabilire la vessatorieta’ o meno di una clausola predisposta dal professionista (per es. "il significativo squilibrio" ex art. 1469-bis 1° comma);
- la lista di clausole abusive recata dall’art. 1469-bis resta meramente una lista esemplificativa e non tassativa; il giudice potrebbe dichiarare abusive altre clausole non rientranti nella lista;
- viene ribadito l’obbligo, a carico del professionista che offra i suo prodotti o servizi mediante moduli o formulari, di redigere testi contrattuali chiari e comprensibili, sancendone la violazione con la regola della "interpretatio contra stipulatorem" di cui all’art. 1370 C.C;
- non sono vessatorie le clausole nelle quali viene determinato l’oggetto del contratto o quelle in cui venga stabilito il corrispettivo dei beni o dei servizi richiesti dal consumatore;
- non è vessatoria una clausola che riproduca disposizioni di legge o di convenzioni internazionali.
3 - Nuovi Articoli del Codice Civile

CAPO XIV-BIS DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE
Art. 1469-bis - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata che, nel quadro della sua attivita’ imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) escludere o limitare l’opponibilita’ da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta’;
5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta’ di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformita’ del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilita’ del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita’;
16) limitare o escludere l’opponibilita’ dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta’ di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorita’ giudiziaria, limitazioni all’allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita’ diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volonta’ del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E’ fatto salvo il disposto dell’art. 1355;
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita’ di variazione siano espressamente descritte.
Art. 1469-ter - Accertamento della vessatorieta’ delle clausole.

La vessatorieta’ di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Art. 1469-quater - Forma e interpretazione.

Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.
Art. 1469-quinquies – Inefficacia

Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilita’ del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto.
L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratorie d’inefficacia delle clausole dichiarate abusive.
E’ inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilita’ al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
Art. 1469-sexies - Azione inibitoria

Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusivita’ ai sensi del presente capo.
L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 666-bis e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.


Il recepimento nella legge italiana delle norme europee sulle clausole abusive nei contratti rivolti ai consumatori non "professionisti", ha permesso di formalizzare, nel maggio del 1999, un’intesa su questo argomento tra le seguenti parti interessate:
• ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici);
• l’UEA (Unione Europea Assicuratori);
• le seguenti Associazioni di consumatori: Adiconsum (Associazione Difesa Consumatori), Adoc (Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori), Comitato Consumatori Altroconsumo, Lega Consumatori ACLI, Movimento Consumatori e Unione Nazionale Consumatori.
Lo scopo di questa Intesa è quello di individuare ed eliminare dalle polizze quelle clausole che vengono congiuntamente ritenute abusive nonché di adottare quelle raccomandazioni volte a migliorare i rapporti tra assicuratori e consumatori.